Sostituzione di lavoratori in congedo di maternità

Per venire incontro alle esigenze delle imprese che si trovano nella condizione di  dover assumere lavoratori  in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale è stato  previsto un significativo sgravio contributivo.  

Ai datori di lavoro con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato (anche tramite agenzia) in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale, è concesso uno sgravio contributivo del 50% per un massimo di dodici mesi.

L’incentivo spetta all’azienda fino al compimento di un anno di età del figlio del dipendente sostituito, oppure per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione di lavoro, l’impresa utilizzatrice recupera dall’Agenzia per il lavoro le somme corrispondenti allo sgravio che quest’ultima ha ottenuto.

Il godimento dell’incentivo prescinde dalla corrispondenza tra la qualifica del sostituto e quella in possesso del lavoratore assente.

L’assunzione può essere effettuata con un anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo del lavoratore da sostituire.

Il lavoratore può essere sostituito anche da due lavoratori con contratto part time, a condizione che la sommatoria dell’orario di lavoro svolto dai sostituti sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore in congedo.

Per beneficiare della riduzione, le aziende interessate devono attestare con autocertificazione che l’assunzione a termine del lavoratore è effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione e che i dipendenti sono meno di 20.

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