PRESTAZIONI OCCASIONALI PrestO

Esistono ancora i Voucher per le aziende?

Tutti sanno che i voucher ossia i famosi buoni gestiti dall’INPS, che venivano utilizzati per pagare prestazioni di lavoro occasionale, sono stati aboliti ormai dal lontano marzo del 2017.

Tale abolizione, anche se voluta per evitare gli abusi che talvolta di tali buoni si faceva, ha lasciato un vuoto in alcuni settori dove i voucher rappresentavano una soluzione ottimale per regolare prestazioni di lavoro di breve durata ed occasionali.

L’art 54 bis della L. 96/2017 ha reintrodotto nel nostro sistema le “prestazioni occasionali” che, ATTENZIONE, seguono due strade diverse a seconda che vedano come utilizzatore delle prestazioni le famiglie piuttosto che le piccole imprese. Successivamente sono intervenute diverse disposizioni di legge che hanno rivisto l’ambito di applicazione della norma.

Ma come funziona LA PRESTO, ossia quelli spesso definiti i nuovi VOUCHER?

Quali sono le tipologie di lavoro ammesse?

In questo articolo ci concentreremo sulle prestazioni occasionali, definite PrestO,  che vedono come utilizzatore le piccolissime IMPRESE, tralasciando quelle che individuano come utilizzatore le famiglie (e che vengono denominate LIBRETTO FAMIGLIA).

  • Possono utilizzare questo tipo di prestazioni occasionali le imprese che hanno un numero massimo di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato. Il limite di 5 dipendenti è elevato ad 8 per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo.
  • Sono escluse dall’utilizzo delle prestazioni occasionali in oggetto le imprese dell’edilizia e di settori affini.
  • l’impresa, ossia l’utilizzatore delle prestazioni di lavoro, nel corso di un anno civile, non può corrispondere, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro netti;
  • ogni prestatore di lavoro non può ricevere dal medesimo utilizzatore compensi superiori ad euro 2.500,00 netti.

Facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto.

Supponiamo che L’impresa PINCO PALLA SNC nel corso dell’anno 2019 utilizzi Antonio, Giovanni e Pasquale per espletare all’interno della propria impresa alcune attività di lavoro occasionale.

Antonio del corso dell’anno 2019  riceve dalla PINCO PALLA SNC compensi netti pari ad € 2500,  Giovanni compensi netti pari ad euro 1500 e Pasquale invece pari ad euro 1000.  

In questo esempio le condizioni poste dal legislatore sono pienamente soddisfatte in quanto il totale dei compensi corrisposti dall’impresa, in riferimento alla totalità delle prestazioni occasionali ricevute non supera il limite di legge dei 5000 euro ed ognuno dei prestatori non ha ricevuto dallo stesso utilizzatore compensi superiori ad euro 2500,00.

Va da se che Antonio Pasquale e Giovanni, potranno dal canto loro ricevere da altri utilizzatori, ulteriori compensi per prestazioni occasionali fino a non oltrepassare il limite annuo di euro 5000,00.

Il limite di 5000 euro è innalzato a 6666 nel caso in cui le prestazioni di lavoro occasionale siano rese da alcune particolari categorie di soggetti, ossia:

– TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O DI INVALIDITÀ;

– STUDENTI CON MENO DI VENTICINQUE ANNI DI ETÀ;

– DISOCCUPATI

– PERCETTORI DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

IL COMPENSO

La misura minima oraria del compenso nel caso della Prest.O. è pari a 9 euro (ad eccezione del settore agricolo, in cui la misura minima è fissata seconda una particolare disciplina).

Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, ossi pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Per fruire del contratto di prestazione occasionale, l’impresa  dovrà comunicare all’Inps, almeno 60 minuti prima, l’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, questo tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dell’Istituto, attraverso contact center o intermediari abilitati.





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