LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
Il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore può dar luogo ad un licenziamento, che si definisce, licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Questo tipo di licenziamento può avvenire quando il lavoratore realizza dei comportamenti che si definiscono disciplinarmente rilevanti, non talmente gravi da giustificare un recesso senza preavviso, ma sufficientemente gravi da aver minato la fiducia che il datore di lavoro aveva riposto nella persona del lavoratore.
L’art. 2104 del codice civile infatti richiama l’obbligo di diligenza da parte del dipendente sia nello svolgimento della prestazione lavorativa che nell’esecuzione dei comportamenti accessori che si rendono necessari in relazione all’interesse del datore di lavoro a conseguire un’utile prestazione.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è quindi un licenziamento di natura disciplinare che deriva da una valutazione del comportamento del dipendente e, per questo motivo, per essere legittimo deve essere preceduto da una serie di attività formali, ossia dall’avviamento di un procedimento disciplinare, utile a garantire il diritto del lavoratore a svolgere le proprie difese.
Per avviare un procedimento disciplinare come prima cosa dovrai notificare al tuo dipendente una formale lettera di richiamo, in cui andrai descrivere i fatti contestati.
Entro 5 giorni dal ricevimento della lettera, il lavoratore potrà fornire le sue giustificazioni, ed a questo punto dopo aver analizzato attentamente le sue difese, potrai decidere se accoglierle oppure procedere con il licenziamento.
Ovviamente è importante valutare, anche con l’aiuto di un consulente del lavoro o di un avvocato, se i fatti contestati al dipendente siano di tale rilevanza, da rendere proporzionata la sanzione del licenziamento, anche alla luce delle giustificazioni fornite dal lavoratore dopo l’avvio del procedimento disciplinare, in quanto il licenziamento potrà essere ovviamente impugnato dal lavoratore ed a quel punto sarà a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento.