LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

È ancora possibile lavorare con le prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto?

Con l’entrata in vigore di Libretto Famiglia e Presto, strumenti gestiti dall’INPS per regolare le prestazioni lavorative saltuarie, oggi molti si chiedono se sia ancora lecito lavorare con il classico contratto di prestazione occasionale, quello per intenderci, al cui compenso viene applicata la ritenuta d’acconto del 20%.  

In questo articolo cercheremo di fare un po’ di chiarezza sull’argomento.

Possiamo rispondere affermativamente alla domanda posta inizialmente, purché ci troviamo di fronte ad una  fattispecie di PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE EX ART.  2222 C.C..  

Dopo l’abolizione, attraverso il Job Act di quelle che venivano definite mini co.co.co., ossia le collaborazioni di durata non superiore a 30 giorni e con un compenso massimo di 5.000 euro, l’unica norma a cui oggi si può far riferimento, da un punto di vista civilistico, per la disciplina delle attività svolte in maniera occasionale è quella contenuta nell’ articolo 2222 del codice civile.

Tale articolo definisce come prestatore di lavoro autonomo colui che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente, ed in via del tutto occasionale.

Oltrepassando tali limiti, si può facilmente sconfinare o nel lavoro autonomo abituale, e quindi d’impresa o professionale, o nel lavoro subordinato.

Facciamo dunque un esempio per chiarire meglio questi concetti.

Immaginiamo, Antonio giovane studente che si intende di elettrodomestici e che si presta a riparare la lavatrice della propria vicina di casa, da cui riceve un corrispettivo economico per la prestazione effettuata.  Beh l’esempio in oggetto rientra certamente nella disciplina della prestazione occasionale, trattandosi di una opera svolta senza carattere di abitualità e senza alcun elemento di coordinazione da parte del committente.  

Tuttavia se pensiamo allo stesso individuo che in maniera abituale ripara elettrodomestici a tutto il vicinato e poi a tutto il paese, a questo punto l’attività perderebbe il carattere di sporadicità e diventerebbe quindi un’attività di lavoro autonomo abituale, da cui ne conseguirebbe l’apertura della partita iva, l’iscrizione all’INPS, ecc. ecc.

Volendo invece fare un esempio rispetto al confine tra lavoro autonomo occasionale e lavoro subordinato possiamo pensare sempre ad uno studente che ha la passione e la competenza a realizzare siti web. Immaginiamo che tale persona predisponga un sito web per un’azienda, realizzandolo fisicamente presso la propria abitazione e che una volta ultimato il lavoro, lo consegni all’impresa e da questa riceva un corrispettivo: anche in questo caso, ci troviamo senza dubbio di fronte ad una prestazione di lavoro autonomo con carattere di occasionalità.

Immaginiamo invece, che il nostro studente anziché andare all’università, si rechi presso l’azienda committente 5 giorni alla settimana al fine di realizzare il sito internet, disponga in essa di una postazione fissa dotata di un pc, partecipi a riunioni settimanali in azienda sulle varie strategie di marketing da adoperare sulla pagina web, a questo punto la connotazione di lavoro autonomo, per giunta  occasionale, è difficile da dimostrarsi trovandoci di fronte ad una prestazione che ha più le caratteristiche di lavoro dipendente che di tipo autonomo.

Fiscalmente come viene trattata?

Da un punto di vista fiscale il soggetto che effettua la prestazione occasionale deve rilasciare al committente della prestazione, una ricevuta, nella quale è tenuto ad indicare la ritenuta d’acconto del 20% che deve essere applicata a riduzione del compenso lordo dovuto per la prestazione. In pratica, si tratta di un acconto sulle imposte che il committente è tenuto a trattenere e versare all’Amministrazione finanziaria per conto del soggetto che presta la propria attività.

C’è da sottolineare che la ritenuta d’acconto deve essere applicata soltanto nel caso in cui la prestazione occasionale è svolta nei confronti di titolari di partita iva, mentre se il committente è una persona fisica la ritenuta NON VA APPLICATA ed in questo caso il compenso lordo coinciderà con quello netto percepito dal prestatore.

Da un punto di vista previdenziale, nulla è dovuto se il reddito annuo derivante da PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO non supera la soglia dei 5.000 euro. Al superamento di tale soglia il soggetto che effettua le prestazioni è obbligato all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento dei contributi previdenziali dovuti sulla quota di reddito eccedente la soglia dei 5.000 euro.

1 commento su “LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE”

  1. Buonasera, mi scusi mi trovo in questa situazione: non ho partita iva ed ho svolto un lavoro di consulenza ed assistenza per l’acquisto della prima casa di una persona . In particolare ho curato sia l’aspetto relativo alla compravendita ( urbanisticamente fino alla ricerca del notaio con tutti gli aspetti collegati fino alla procura per una delle parti venditrici che stava in un’altra città) ed anche il finanziamento mutuo ipotecario andando a parlare di persona con diversi istituti bancari, trovando la soluzione. Anche per il mutuo ho svolto tutto io : presente per la perizia, relazione notarile per la banca… Praticamente tutto fino all’appuntamento per le stipule della compravendita e del mutuo. Non ho nessun contratto firmato perché ritenevo , erroneamente,perbene la persona che ho assistito. Ora a lavoro terminato gli indico come compenso 1500,00 e lui prima acconsente anche se forse nn si aspettava tale cifra ma poi non effettua nessun pagamento. Posso farlo scrivere dall’avvocato o rischio qualcosa ? Grazie

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