Molto spesso, specialmente se parliamo di piccole aziende, si sottovalutano i rischi a cui ci si espone nel caso in cui si vadano ad occupare lavoratori irregolari o comunemente definiti in nero.
In caso di ispezione da parte degli organi preposti, anche l’impiego di un solo lavoratore in nero, magari chiamato per poche ore di lavoro per sopperire ad impreviste necessità, può comportare multe davvero salate oltre che la sospensione dell’attività.
Parliamo di lavoro nero, “sommerso” o “irregolare”quando vengono impiegati lavoratori subordinati senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’impiego.
Ogni datore di lavoro è tenuto infatti ad inoltrare entro le ore 24 del giorno che precede quello di avvio del rapporto di lavoro un’apposita comunicazione telematica, il cosiddetto modello Unilav, fatta eccezione per i casi di urgenza e forza maggiore.
Attraverso tale adempimento gli enti preposti, ossia Centri per l’impiego, Ministero del lavoro, INPS e INAIL vengono a conoscenza dell’instaurazione del rapporto di lavoro, diversamente ne sarebbero completamente all’oscuro e si andrebbe pertanto a delineare una fattispecie di lavoro nero. S
Ma quali sono le sanzioni a cui l’azienda può essere sottoposta nei casi di accertata mancanza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro?
Sanzioni
Il datore che occupa personale “in nero”, nel caso in cui venga accertata la violazione, è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria detta anche MAXISANZIONE, che per le violazioni accertate dal 1° gennaio 2019, ha subito ulteriori inasprimenti, e va (INFOGRAFICA):
- da 1.800 euro ed a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo;
- da 3.600 euro e 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo;
- da 7.200 euro ed a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre i 60 giorni di lavoro effettivo.
Sono esclusi dalla sanzione i datori di lavoro domestico e i casi di omessa comunicazione di rapporti di lavoro instaurati con lavoratori autonomi o parasubordinati per i quali non è stata fatta, se obbligatoria, la comunicazione preventiva.
Per mitigare la severità della pena, al datore di lavoro viene data la possibilità di aderire all’istituto della diffida obbligatoria con la quale è possibile ricevere un significativo sconto della sanzione, applicata in misura minima.
Questa possibilità resta valida solo a patto che il lavoratore trovato in nero venga assunto o con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part time, oppure con un contratto a tempo determinato full time, per un periodo non inferiore a tre mesi.
In entrambi i casi il lavoratore deve essere mantenuto in servizio per almeno 90 giorni, pena la decadenza del beneficio che può avvenire anche se il lavoratore si dimette prima o il rapporto di lavoro si interrompe in anticipo per qualsivoglia motivo.