Il contratto di apprendistato “classico”, di cui ci siamo già occupati (per visualizzare l’articolo completo cliccare https://www.pierpaolodandria.it/l-apprendistato/ ), è un contratto pensato per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e che, proprio per questo, è riservato ai soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
Sorge spontanea una domanda: posso assumere in apprendistato soggetti che abbiano già compiuto 30 anni?
La risposta corretta è dipende.
L’art. 47 del D.lgs. 81/2015 e la circolare INPS 108/2018, disciplinano una fattispecie di apprendistato sui generis, ovverosia l’apprendistato senza limiti di età. La legge, infatti, riconosce al datore di lavoro la possibilità di assumere in apprendistato, indipendentemente dal requisito anagrafico, soggetti beneficiari di trattamenti di disoccupazione, con lo scopo di favorirne la “qualificazione o riqualificazione professionale”. Ladisciplina in materia si presenta sostanzialmente identica a quanto previsto per l’apprendistato “classico”, con qualche rilevante eccezione.
A quanto ammonta il risparmio per il datore di lavoro?
L’agevolazione contributiva è la medesima prevista per il contratto di apprendistato.
In particolare, per le aziende con un organico inferiore a 9 dipendenti, si prevede, a carico del datore di lavoro, un’aliquota pari 3,11% per il primo anno; al 4,61% per il secondo anno; e all’11,61% per il terzo anno. Qualora si tratti invece di aziende che abbiano alle proprie dipendenze più di 9 dipendenti, l’aliquota contributiva è pari all’11,61% per tutto il periodo di formazione.
Sia che si tratti di aziende con più o meno di 9 dipendenti, a carico del dipendente, si prevede invece un’aliquota contributiva pari al 5,84%.
Quali sono allora le differenze con l’apprendistato classico?
Le differenze sono sostanzialmente due.
In primis, non è ammesso il licenziamento cosiddetto ad nutum. Il datore di lavoro, quindi, terminato periodo formativo, non potrà liberamente recedere dal contratto. Il recesso è ovviamente possibile, ma solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo.
Altra importante differenza è rappresentata dalla circostanza per cui, terminato il periodo di apprendistato, l’aliquota contributiva diviene piena, non essendo previsto che l’agevolazione contributiva perduri anche per l’anno immediatamente successivo a quello di conferma dell’apprendista.
Conviene optare per questo tipo di assunzione?
Decisamente sì.
L’apprendistato senza limiti d’età rimane una tipologia contrattuale che garantisce al datore di lavoro un risparmio contributivo e che gli consente di sotto-inquadrare il lavoratore (o comunque di pattuire una retribuzione crescente) in modo da mitigare gli inevitabili costi derivanti dalla circostanza di avere, nel proprio organico, un lavoratore professionalmente non autonomo.