DISTACCO DEL LAVORATORE

Il distacco di lavoratori si configura quando una determinata azienda, definita distaccante, ha un  temporaneo interesse a porre a disposizione di un’altra azienda, definita distaccatario, dei propri lavoratori  per l’esecuzione di una particolare attività lavorativa.

Un esempio pratico di distacco può essere quello che si verifica in caso di subappalto, in cui all’impresa committente può tornare utile di mettere a disposizione della società subappaltrice dei lavoratori, come  ad esempio un progettista, un tecnico o un amministrativo, che contribuiscano alla corretta realizzazione dell’incarico.

Spesso invece si sente parlare di “distacco di lavoratori” quasi come se  fosse una “fornitura di lavoratori” dove la società X , in qualche modo collegata alla società Y, offre a quest’ultima del personale e riceve da questa  il pagamento di un corrispettivo che, di frequente, non è un solo un  rimborso del  puro costo del lavoro ma un vero e proprio corrispettivo per un servizio.

Se attuata in questo modo, l’operazione non corrisponde più all’istituto del distacco ma andrebbe a configurarsi in un’ illecita somministrazione di personale, pratica illegittima ed esplicitamente vietata dalla legge.

L’istituto invece, se correttamente utilizzato, consente la messa a disposizione di alcuni dipendenti a favore di altri soggetti, soddisfacendo diverse esigenze come creare sinergie, acquisire trasmettere e condividere know how, realizzare progetti comuni o condivisi.

Per trovarci quindi di fronte ad una lecita forma di distacco debbono essere presenti due requisiti fondamentali, ossia:

– la temporaneità del distacco, quindi un periodo limito nel tempo

– l’interesse del distaccante,

come ad esempio collocare dei propri dipendenti presso un’azienda terza per la migliore riuscita di prodotto.

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