Il contratto di apprendistato si differenzia dal tipico contratto di lavoro subordinato in quanto accanto alla finalità di scambio di lavoro verso retribuzione si pone la finalità formativa volta all’acquisizione da parte del lavoratore di un specifica qualificazione professionale.
La prima cosa da fare per assumere un lavoratore con il contratto di apprendistato professionalizzante è verificare l’età anagrafica del candidato in quanto tale tipologia di contratto riguarda in primis soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
Nessun limite anagrafico invece è previsto per l’assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di trattamenti di disoccupazione.
Un volta verificate le condizioni predette è necessario che il datore di lavoro predisponga un piano formativo individuale, ossia un documento che descriva in termini di obiettivi il percorso formativo e le modalità di erogazione della formazione.
Il piano formativo deve essere consegnato all’apprendista unitamente al contratto di assunzione.
Durata
Per l’apprendistato professionalizzante, la legge fissa una durata massima di tre anni, elevata a 5 per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva. Assumendo un lavoratore con il contratto di apprendistato il datore di lavoro avrà un notevole vantaggio in termini di riduzione di costi del personale, beneficando di un’agevolazione sia retributiva che contributiva.
Agevolazioni
Da un punto di vista retributivo è infatti possibile sotto- inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica spettante al termine dell’apprendistato o in alternativa di stabilire una retribuzione percentualmente ridotta e gradualmente crescente con l’anzianità di servizio, secondo le previsioni normative della contrattazione collettiva.
Da un punto di vista contributivo le aliquote sia a carico del datore di lavoro che a carico del lavoratore sono sensibilmente inferiori rispetto a quelle previste per un normale contratto di lavoro subordinato.
Basti pensare che generalmente l’aliquota a carico del datore di lavoro per un lavoratore subordinato si aggira intorno al 30% della retribuzione imponibile mentre per un’apprendista siamo a circa il 10%.
Limiti numerici
Riguardo ai limiti numerici la norma stabilisce che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate. il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che comunque ne ha un numero inferiore a 3 può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.